Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale
del subappennino Dauno).

      1. È istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione Puglia e gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Per la progettazione della perimetrazione del Parco è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di 500.000 euro.
      3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.